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Il nuovo regolamento immersioni in Croazia


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Articolo 1.

In base a questo Regolamento vengono stabilite tutte le condizioni di esecuzione dell'attività subacquea (piu' avanti indicata come lo sport subacqueo) allo scopo del divertimento e dello sport nelle acque di mare interne e nel mare territoriale della Repubblica di Croazia.
Come sport subacqueo si intende, secondo il capoverso 1 del presente articolo, ogni permanenza di una persona sotto la superficie marina condizionata dalle possibilita' tecniche dell'attrezzatura subacquea per il rifornimento del mezzo di respirazione sott'acqua (attività subacqua con attrezzatura subacquea).

Articolo 1a.

Lo sport subacqueo puo' essere organizzato o individuale.
Lo sport subacqueo organizzato è quello sotto il controllo permanente di una persona esperta (nel testo che segue: la guida dello sport subacqueo) addetta ai lavori del Centro immersioni oppure dell'Associazione dello sport subacqueo (nel testo che segue: l'organizzatore dello sport subacqueo) che è stato iscritto nel Registro delle immersioni (nel testo che segue: il Diario).
La guida dello sport subacqueo deve possedere una qualifica minima del subacqueo di tre stelle (R***), cioè una qualifica equivalente in base alla categorizzazione delle scuole dell'attività subacquea riconosciute e registrate presso il Ministero della Pubblica Istruzione e dello Sport.
Le immersioni individuali sono tutte quelle che non sono organizzate.

Articolo 1b.

Il Registro di cui al capoverso 2. articolo 1a., viene rilasciato dall'organizzatore dell'attività subacquea per ogni guida dello sport subacqueo.
Il Diario deve contenere come segue :
• i dati sull'organizzatore dell'attività subacquea: il nome e la sede dell'organizzatore, l'indicazione e il luogo di rilascio della concessione, l'indicazione e il luogo di rilascio di tutti i permessi per le immersioni nelle zone protette;
• i dati sulla guida dello sport subacqueo: il nome e il cognome della guida dello sport subacqueo, la qualifica, il numero della qualifica subacquea o del libretto, i dati sull'esame medico effettuato;
• i dati sulle immersioni: la data e l'ora delle immersioni, l'area per le immersioni, la durata prevista delle immersioni, la profondità massima;
• i dati sui partecipanti delle immersioni: nome e cognome, numero della tessera del subacqueo, cittadinanza, qualifica;
• il piano delle immersioni e l'abbozzo dell'acquatorio delle immersioni;
• i dati su ogni incidente subaqueo
I dati dal capoverso 2. devono essere iscritti nin modo leggibile e visibile e le pagine devono essere numerate.
Il Registro delle immersioni viene verificato dalla capitaneria di porto competente, cioè dalla filiale della capitaneria di porto.

Articolo 1c.

L'organizzatore delle immersioni deve avere sul luogo dell'attivita' subacquea, almeno:
• l'attrezzatura elementare per la prestazione del pronto soccorso e l'attrezzatura per la prestazione del pronto soccorso con l'ossigeno;
• il mezzo di comunicazione (stazione radio VHF oppure impianto GSM);
• i numeri di telefono messi in rilievo delle camere di recompressione e i servizi di ricerca e di salvataggio al mare (DAN), in caso di incidente o di urgenza;
• il programma di trasporto dell'infortunato;
• il Registro.

Articolo 2.

In seguito a questo Regolamento l'attivita subacquea con l'uso dell'attrezzatura subacquea si riferisce a:
• attività subacquea a fine di sport e svago;
• fotografia sott'acqua ed i rilievi per usi personali;
• gare subacquee;
• insegnamento dell'attivita subacquea.
L'uso degli apparecchi per le fotografie e rilievi sott'acqua, diretti dalla superficie non si riferisce all'attività subacquea nel senso del presente Regolamento.

Articolo 2a.

Lo sport subacqueo organizzato nella Repubblica di Croazia viene effettuato dalle persone giuridiche e fisiche in possesso delle licenze di concessione per l'esecuzione delle attività subacquee (istruzione dei subacquei, organizzazione delle gite subaquee e simile).
Lo sport subacqueo individuale viene effettuato a base al permesso per il subacqueo individuale (nel testo che segue: il permesso).

Articolo 3.

Sotto la nozione di attrezzatura subacquea si intende l'attrezzatura autonoma subacquea, l'attrezzatura subacquea collegata ed i dispositivi tecnici per l'attività subacquea.
L'attrezzatura subacquea autonoma, in seguito a questo Regolamento, si riferisce al completo dei serbatoi con l'ossigeno compresso oppure con l'aria o con un'altra miscela di gas per respirazione, ai dispositivi di respirazione sott'acqua che il palombaro deve prendere con sè ed anche al compensatore di navigabilità ed agli strumenti di misurazione subacquea.
L'attrezzatura subacquea collegata si riferisce all'attrezzatura subacquea che provvede al rifornimento della miscela di respirazione dalla superficie cosi' che il palombaro viene collegato con la superficie attraverso i tubi e il cavo.
I mezzi ausiliari tecnici per l'attività subacquea si riferiscono a tutti gli altri dispositivi che servono per il movimento e la permanenza sotto la superficie del mare con l'equipaggio umano.

Articolo 4.

L'area nella quale si svolge l'attivita subacquea deve essere visibilmente demarcata.
La demarcazione viene eseguita con il collocamento della boa nel mezzo della zona subacquea, di colore arancio o rosso, con diametro minimo di 30 centimetri o con una bandierina subacquea (il rettangolo di colore arancio con una riga bianca diagonale), oppure una bandierina subacquea con la lettera "A" del Codice internazionale dei segnali o con la bandiera subacquea collocata in alto sulla nave dalla quale si tuffano i palombari.
Di notte la boa deve essere provvista di luce, cioe', di luce intermittente di colore giallo o bianco, visibile a distanza di minimo 300 metri. Per la demarcazione dello svolgimento dell'attività subacquea organizzata sarà responsabile la persona addetta all'istruzione e per l'attivita' subacquea individuale sarà responsabile la persona che svolge l'attivita subacquea.
La demarcazione dello svolgimento dell'attivita subacquea in seguito all'articolo 2, capoverso 1, linea 3, deve essere eseguita conformemente alle condizioni specificate nel consenso rilasciato, dal punto di vista della sicurezza di navigazione, da parte della capitaneria competente di porto conformemente all'articolo 7 di questo Regolamento mentre il responsabile per l'adeguata demarcazione sarà l'organizzatore della gara.

Articolo 5.

I cittadini della Repubblica di Croazia come pure i cittadini stranieri possono praticare l'attività subacquea solo come titolari della carta del subacqueo tranne il caso dell'istruzione prima di ottenere una qualifica subacqea iniziale.
Le carte del subacqueo come dal capoverso 1 di questo articolo, saranno rilasciate da parte dell'Associazione Croata del Subacqueo.
La carta del subacqueo in seguito al capoverso 1 di questo articolo ha la validità di un anno a decorrere dalla data del suo rilascio.
La carta del subacqueo puo' essere rilasciata sollo a persona con adeguata qualifica subacquea.
La carta del subacqueo contiene i dati ed è stampata sul modulo presentato nell'allegato I facente la parte integrale del presente Regolamento.
Assieme alla carta del subacqueo l'Associazione Croata del subacqueo deve provvedere che ogni persona alla quale viene rilasciata la detta carta sia informata delle zone proibite per l'attivita subacquea, dei luoghi nei quali è permesso solamente lo sport subacqueo organizzato, dei numeri di telefono importanti nel caso di incidente subacqueo e delle altre informazioni importanti riguardanti le condizioni del subacqueo prescritti in seguito al presente Regolamento e in base ad altre leggi e prescrizioni relative.

Articolo 5a.

Il permesso dall'articolo 2a. capoverso 2. del Regolamento viene rilasciato dalla capitaneria di porto, cioè dalla filiale della capitaneria di porto.
Il permesso viene rilasciato a persone in possesso della carta del subacqeo con validita'(ai sensi dall'articolo 5. del presente Regolamento), di un anno dalla data di rilascio.
Il compenso per il rilascio è 2.400,00 Kn.

Articolo 6.

L'istruzione dei palombari puo' essere svolta secondo il programma approvato da parte del Ministero dell'Istruzione Pubblica e dello sport.
Il corso puo' essere notificato per lettera alla capitaneria di porto competente.
La notifica deve contenere i dati sull'organizzatore del corso subacqueo, sulla guida dello sport subacqueo, nomi e cognomi del frequentatore del corso, luogo e periodo dello svolgimento del corso.

Articolo 7.

Le gare possono essere svolte solo in base all'accordo precedente della capitaneria di porto.
La domanda di rilascio del detto consenso secondo il capoverso l di questo articolo deve essere presentata alla capitaneria di porto almeno otto giorni prima dell'inizio della gara.
Attraverso il consenso menzionato nel capoverso l di questo articolo la capitaneria deve stabilire le misure che devono essere prese in occasione dello svolgimento della gara sportiva.

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Articolo 8.

Il compenso per il rilascio della carta (la tessera) del subacqueo nella Repubblica di Croazia ammonta a 100,00 kune.
L'Associazione Croata del subacqueo deve presentare nel mese di gennaio, ogni anno, al Ministero degli affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni, una relazione rispetto al numero delle carte del subacqueo rilasciate nell'anno precedente.
Assieme alla relazione in base al capoverso 2 di questo articolo, l'Associazione Croata del subacqueo deve presentare al Ministero degli affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni una Proposta sull'uso determinato dei fondi raccolti attraverso il rilascio delle carte del subacqueo in seguito all'articolo 5 di questo Regolamento.
L'ammontare dei fondi che vengono distribuiti ai fini determinati e 60% dell'importo indicato nella carta del subacqueo. I fondi vengono distribuiti esclusivamente per il miglioramento della sicurezza di navigazione e quella subacquea, per la promozione del servizio per il collocamento dei palombari infortunati, per la tutela del patrimonio culturale e naturale delle aree sottomarine e per la promozione dell'attività subacquea in Croazia, e dopo il consenso rilasciato per iscritto da parte del Ministero.

Articolo 9.

La profondità massima permessa per l'attivita subacquea di tipo sportivo e di ricreazione per mezzo dell'aria è di 40 metri.

Articolo 10.

L'attivita subacquea è vietata:
a) nelle zone delle acque di mare interne che includono porti, gli accessi ai porti, i posti d'ancoraggi nei porti e nelle zone del traffico denso; b) nelle zone delle acque di mare interne e del mare territoriale della Repubblica di Croazia nelle quali cio' è stato regolato in base alle prescrizioni speciali, cioe', in seguito all'atto dell'organo competente dell'amministrazione statale;
c) nelle riserve naturali rigorose e speciali, nei parchi di natura e nelle altre zone protette del mare e del sottomare (per es. Malostonski zaljev (il golfo di Stagno Piccolo), Limski zaljev (il golfo Limski), il parco di natura Telašcica ecc.);
d) nei parchi nazionali di Brioni, Isole Incornate in Dalmazia, Krka (Cherca) e Mljet (isola di Meleda);
e) nei pressi delle navi da guerra ancorate e degli impianti militari sul margine della costa a una distanza inferiore a 100 metri;
f) nelle zone tutelate dalle prescrizioni sulla tutela dei beni culturali
Eccezionalmente, il permesso subacqueo, come già è stato menzionato nel capoverso l di questo articolo, viene rilasciato:
• per il punto a): dalla capitaneria di porto, territorialmente competente;
• per il punto b): dall'organo dell'amministrazione statale che ha emanato una prescrizione speciale o un altro atto;
• per il punto c e d): dall'organo dell'amministrazione statale competente per la tutela dell' ambiente, alle condizioni stabilite in seguito alle prescrizioni nell'ambito di tutela della natura;
• per il punto e): dal Ministero della difesa della Repubblica di Croazia.
• per il punto f): dall'organo dell'amministrazione statale per la protezione di beni culturali
Gli organi menzionati nel capoverso 2 di questo articolo devono notificare al Ministero degli Interni ed al Ministero degli affari marittini, dei trasporti e delle comunicazioni rispetto ai permessi rilasciati.

Articolo 11.

La sorveglianza sull'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento viene effettuata dalla capitaneria di porto, rispettivamente dalla filiale della capitaneria di porto.
Nei parchi nazionali e nei parchi di natura, la sorveglianza dello sport subacqueo potrà essere effettuata anche dagli ufficiali autorizzati, in conformità alle prescrizioni in materia della tutela della natura.
Nelle zone protette dalle prescrizioni sulla tutela dei beni culturali, la sorveglianza dello sport subacqueo potrà essere effettuata anche dagli ufficiali autorizzati, in conformità alle prescrizioni sulla tutela dei beni culturali.
Gli ufficiali addetti, di cui ai capoversi 2 e 3 del presente articolo, sono tenuti a notificare alla capitaneria di porto competente rispettivamente alla filiale della capitaneria di porto tutte le irregolarità registrate nel corso di tali ispezioni.


CLAUSOLE PENALI

Articolo 12.

Alla multa nell'ammontare da 3.000,00 a 15.000,00 kune sarà condannata, per la contravvenzione marittima, la persona giuridica, in quanto:
1) non demarcasse la zona subacquea o in quanto non la demarcasse in modo appropriato (art.4),
2) organizzasse la gara senza il consenso precedentemente ottenuto dalla capitaneria di porto (art.6, cap.2),
3) la notifica non contenga tutti i dati prescritti (art. 6, cap. 3)
4) organizzasse una gara sportiva senza il consenso precedentemente ottenuto dalla capitaneria di porto (art.7)
5) organizzasse la gara nei luoghi proibiti senza il permesso (art.10).
6) praticasse lo sport subacqueo organizzato contrariamente all'articolo 1. del presente Regolamento
7) non tenesse un Registro conformemente all'articolo 1b del presente Regolamento
8) non procedesse conformemente all'articolo 1c del presente Regolamento
Per la contravvenzione menzionata nel capoverso l di questo articolo, sarà punita pure la persona responsabile in qualità di persona giuridica nell'ammontare da 2.000,00 a 5.000,00 kune.

Articolo 13.

Alla multa nell'ammontare da 1.000,00 a 4.000,00 kune sara' condannata, per la contravvenzione, la persona fisica se:
- andasse sott'acqua senza la carta del subacqueo valida (art.5),
- andasse sott'acqua oltre alla profondità massima permessa per l'attivita' subacquea sportiva e di ricreazione per mezzo dell'aria (art.9).

Articolo 14.

Alla multa nell'ammontare da 2.000,00 a 5.000,00 kune sara' condannata, per la contravvenzione marittima, la persona fisica se andasse sott'acqua nei luoghi proibiti senza il relativo permesso (art.10).
Alla multa dal capoverso 1. del presente Regolamento sarà condannata, per la contravvenzione marittima, la persona fisica sullo svolgimento dell'attività subacquea individuale contrariamente all' articolo 2a, capoverso 2. del presente Regolamento.

Articolo 15.

Per le contravvenzioni marittime menzionate nell'articolo 14 e 15 del presente Regolamento, sarà condannata sul luogo dell'attività subacquea la persona fisica a una multa di 500,00 kune.


PROVVEDIMENTI TRANSITORI E FINALI

Articolo 16.

Con la data dell'entrata in vigore di questo Regolamento viene annullato il Regolamento delle attività subacquee del 29 settembre 1995 ("Gaz.Uff." n.91/95).
Le applicazioni per il subacqueo debitamente certificate da parte delle capitanerie di porto conformemente al Regolamento delle attivita' subacquee del 29 settembre 1995 ("Gaz.Uff." n.91/95) sono valide fino alla scadenza del termine indicato nell'applicazione.
Le tessere d'iscrizione dell'Associazione Croata del subacqueo con la validità fino al giorno dell'applicazione di questo Regolamento conformemente al Regolamento sullo svolgimento dell'attività subacquea del 29 settembre 1995 ("Gaz.Uff." n.91/95) sono valide come le applicazioni per il subacqueo fino al 31 dicembre 1999.
Con la data dell'entrata in vigore di questo Regolamento le tessere d'iscrizione dell'Associazione Croata del subacqueo non sono piu' valide come le applicazioni per il subacqueo.
Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dopo la pubblicazione sulla Gaz.Ufficiale.

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